“Allô Europa” è il Format di informazione formativa sull’Europa dei Cittadini ideato e condotto dall’ Avv. Mariapaola Cherchi e da Salvatore Pirino.

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di Avv. Mariapaola Cherchi - Salvatore Pirino - Prof.Mario Telò | Allô Europa


 

Pillola 03 -IL CONSIGLIO D’EUROPA

Intervento del Prof. Mario Telò

Mario Telò

Mario Telò è professore di Relazioni internazionali e Jean Monnet Chair all’Université Libre de Bruxelles e alla Luiss Guido Carli di Roma. Dirige dal 2010 la scuola dottorale mondiale Globalization Europe multilateralism. È, inoltre, presidente emerito dell’Istituto di Studi Europei, nonché membro dell’Accademia reale delle Scienze di Bruxelles. È stato più volte consigliere della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

 

Il Consiglio dell’UE rappresenta la voce dei governi dei paesi dell’Unione e ha il compito principale di adottare gli atti normativi dell’UE, coordinandone le politiche. Il Consiglio dell’UE non ha membri permanenti, ma si riunisce in dieci diverse configurazioni, ognuna delle quali corrisponde al settore di cui si discute. A seconda della configurazione, ogni paese invia i ministri competenti.

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell’UE ogni 6 mesi. A seguito del Trattato di Lisbona del 2009, gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati “trio”. Il trio di presidenza attuale è formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata.

Il Consiglio dell’UE è stato istituito nel 1958 (come Consiglio della Comunità economica europea) e la sua sede è Bruxelles (Belgio).

 

In generale, i principali compiti del Consiglio dell’UE sono:

  • Negoziare e adottare le leggi dell’UE, assieme al Parlamento europeo, basandosi sulle proposte della Commissione europea;

  • Coordinare le politiche dei paesi dell’UE;

  • Elaborare la politica estera e di sicurezza dell’UE, sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo;

  • Firmare accordi tra l’UE e altri paesi od organizzazioni internazionali;

  • Approvare il bilancio annuale dell’UE insieme al Parlamento europeo.

In particolare, relativamente alla funzione legislativa, negozia e adotta gli atti legislativi, nella maggior parte dei casi insieme al Parlamento europeo, mediante la procedura legislativa ordinaria, nota anche come procedura di codecisione. La codecisione è utilizzata per i settori in cui l’UE ha competenza esclusiva o concorrente con gli Stati membri. In tali casi, il Consiglio legifera sulla base delle proposte presentate dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda la funzione di coordinamento delle politiche degli Stati membri, il Consiglio ne è responsabile del coordinamento in ambiti specifici, quali le politiche economiche e di bilancio, quelle in materia di istruzione, cultura, gioventù e sport, nonché di politica occupazionale.

In tema di politica estera, Il Consiglio definisce e attua la politica estera e di sicurezza dell’UE in base agli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo. Ciò comprende anche l’aiuto umanitario e allo sviluppo fornito dall’UE, la difesa e il commercio.

Relativamente ai trattati, il Consiglio fornisce alla Commissione il mandato per negoziare a nome dell’UE accordi tra l’UE e paesi terzi e organizzazioni internazionali. Al termine dei negoziati, il Consiglio decide in merito alla firma e alla conclusione dell’accordo sulla scorta di una proposta della Commissione. Il Consiglio adotta inoltre la decisione finale relativa alla conclusione dell’accordo, una volta che il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione (necessaria per i settori che sono soggetti alla codecisione) e che l’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell’UE.

Infine, con riferimento al bilancio, Il Consiglio adotta il bilancio dell’UE insieme al Parlamento europeo. L’esercizio finanziario copre un anno civile. Di norma è adottato a dicembre e inizia il 1º gennaio dell’anno successivo.

 

Allô Europa - Pillola 03: Consiglio UE

 

Modalità di espressione:

Passando ad esaminare le modalità di espressione della volontà del Consiglio UE, va rilevato che, a seconda dell’argomento discusso, il Consiglio dell’UE decide:

• A maggioranza semplice (con il voto favorevole di 14 Stati membri)

• A maggioranza qualificata (con il voto favorevole del 55% degli Stati membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE)

• All’unanimità (con la totalità dei voti a favore)

Il Consiglio può votare solo se è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

Il Consiglio adotta decisioni a maggioranza semplice:

per questioni procedurali, ad esempio l’adozione del suo regolamento interno e l’organizzazione del Segretariato generale o l’adozione delle norme che disciplinano i comitati previsti dai trattati;

• per chiedere alla Commissione di effettuare studi o presentare proposte.

Quando il Consiglio vota una proposta della Commissione o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si raggiunge la maggioranza qualificata soltanto se sono soddisfatte due condizioni:

• il 55% degli Stati membri vota a favore – in pratica ciò equivale a 15 paesi su 27

• gli Stati membri che appoggiano la proposta rappresentano almeno il 65% della popolazione totale dell’UE

 

Questa procedura è nota anche come regola della “doppia maggioranza”.

Il Consiglio deve votare all’unanimità su una serie di questioni considerate sensibili dagli Stati membri. Ad esempio:

• Politica estera e di sicurezza comune (esclusi alcuni casi ben definiti che richiedono la maggioranza qualificata, quali ad es. la nomina di un rappresentante speciale);

• Cittadinanza (concessione di nuovi diritti ai cittadini UE);

• Adesione all’UE;

• Armonizzazione della legislazione nazionale in materia di imposte indirette;

• Finanze UE (risorse proprie, quadro finanziario pluriennale);

• Alcune disposizioni in materia di giustizia e affari interni (Procura europea, diritto di famiglia, cooperazione di polizia a livello operativo, ecc.);

• Armonizzazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale e protezione sociale.

Il Consiglio dell’UE negozia e adotta non solo atti giuridici, ma anche documenti non intesi ad avere effetti giuridici, come conclusioni e risoluzioni.

Le conclusioni del Consiglio sono adottate a seguito di un dibattito durante una sessione del Consiglio. Possono contemplare una posizione politica su un tema specifico.

Le risoluzioni del Consiglio definiscono di solito i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività. Sono prive di effetti giuridici ma possono invitare la Commissione a presentare una proposta o ad adottarne ulteriori.