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di Avv. Mariapaola Cherchi - Salvatore Pirino - Dr.Fabio Colasanti | Allô Europa


 

Pillola 06 -LA BANCA CENTRALE EUROPEA

Intervento del Dr. Fabio Colasanti

Fabio Colasanti

Oggi Consigliere di amministrazione di RAI Way, noto economista di formazione. Nella sua carriera è stato Presidente dell’Istituto Internazionale di Comunicazione, nonchè Direttore Generale incaricato del Department for Information Society and Media presso la Commissione Europea.

 

Istituita nel 1998, a seguito della decisione di introdurre l’Euro quale moneta unica dell’UE, la BCE ha il ruolo di gestire l’euro, definire e attuare la politica economica e monetaria dell’UE, mantenendo la stabilità dei prezzi, in maniera da favorire la crescita e l’occupazione.

La sua sede è Francoforte.

Ne sono membri il presidente e il vicepresidente della BCE, nonchè i governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell’UE. Attualmente ne è Presidente la francese Christine Lagarde.

In base all’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i compiti fondamentali da assolvere tramite la BCE sono:

  • fissare i tassi di interesse ai quali concedere prestiti alle banche commerciali dell’eurozona, controllando pertanto l’offerta di moneta e l’inflazione;

  • gestire le riserve di valuta estera dell’eurozona e l’acquisto o la vendita di valute per mantenere in equilibrio i tassi di cambio;

  • accertare che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità nazionali, e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente;

  • garantire la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo;

  • autorizzare l’emissione di euro in banconote da parte dei paesi dell’eurozona;

  • monitorare le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per la stabilità dei prezzi.

Inoltre, in virtù dell’articolo 127, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (“regolamento sull’MVU”), la BCE assolve compiti specifici afferenti alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi situati negli Stati membri partecipanti. Essa svolge tali compiti nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico composto dalla stessa BCE e dalle autorità nazionali competenti.

Il presidente della BCE rappresenta la banca nelle riunioni ad alto livello dell’UE e internazionali. Gli organi decisionali della BCE sono tre:

1. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE. Comprende:

  • i sei membri del Comitato esecutivo

  • i governatori delle banche centrali nazionali dei 19 paesi dell’area dell’euro.

Le sue principali competenze sono:

  • adottare indirizzi e prendere decisioni al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti affidati alla BCE e all’Eurosistema;

  • formulare la politica monetaria per l’area dell’euro. Ciò comporta, fra l’altro, l’assunzione delle decisioni in merito agli obiettivi monetari, ai tassi di interesse di riferimento e all’offerta di riserve nell’Eurosistema, nonché la definizione degli indirizzi per l’attuazione di tali decisioni.

Nel contesto delle nuove competenze di vigilanza bancaria della BCE, adottare sia deliberazioni relative al quadro generale entro il quale le decisioni di vigilanza sono assunte, sia progetti di decisione completi del Consiglio di vigilanza secondo la procedura di non obiezione.

Il Consiglio direttivo si riunisce solitamente due volte al mese nella sede della BCE a Francoforte sul Meno.

Ogni sei settimane valuta gli andamenti economici e monetari e assume le decisioni di politica monetaria. Le rimanenti riunioni si incentrano su aspetti relativi agli altri compiti e responsabilità della BCE e dell’Eurosistema. Per assicurare la separazione della politica monetaria e delle altre funzioni della BCE dai suoi compiti di vigilanza, sono convocate riunioni distinte del Consiglio direttivo.

2. Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo comprende:

  • la Presidente della BCE

  • il Vicepresidente della BCE

  • altri quattro membri.

Tutti i membri sono nominati dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

Le sue principali competenze sono:

  • preparare le riunioni del Consiglio direttivo;

  • attuare la politica monetaria dell’area dell’euro in conformità con gli indirizzi e le decisioni del Consiglio direttivo e impartire le necessarie istruzioni alle BCN dei paesi dell’area dell’euro;

  • gestire gli affari correnti della BCE con il supporto del Responsabile generale dei servizi;

  • esercitare alcuni poteri, anche di natura normativa, a esso delegati dal Consiglio direttivo.

A tutti i membri del Comitato esecutivo viene conferito un mandato non rinnovabile di otto anni. Soltanto nel 1998, in via eccezionale, i membri del primo Comitato sono stati nominati per un diverso numero di anni, per fare in modo che non dovessero essere sostituiti allo stesso tempo.

3. Consiglio generale

Il Consiglio generale comprende:

  • la Presidente della BCE;

  • il Vicepresidente della BCE;

  • i governatori delle banche centrali nazionali dei 27 Stati membri dell’UE.

Vi sono rappresentati i 19 paesi appartenenti all’area dell’euro e i 8 paesi che non ne fanno parte.

Gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE, il Presidente del Consiglio dell’UE e un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio generale può essere considerato un organo di transizione. Esso svolge i compiti in precedenza affidati all’Istituto monetario europeo, e quindi assunti dalla BCE nella Terza fase dell’Unione economica e monetaria, poiché non tutti gli Stati membri dell’UE hanno ancora adottato l’euro.

Il Consiglio generale concorre:

  • all’assolvimento delle funzioni consultive della BCE;

  • alla raccolta di informazioni statistiche;

  • alla redazione del Rapporto annuale della BCE;

  • all’elaborazione delle disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali (BCN);

  • all’adozione di misure, diverse da quelle previste dal Trattato, relative allo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE;

  • all’elaborazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE;

  • ai preparativi necessari per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga nei confronti dell’euro.

In applicazione dello Statuto, il Consiglio generale sarà sciolto una volta che tutti gli Stati membri dell’UE avranno introdotto la moneta unica.