“Allô Europa” è il Format di informazione formativa sull’Europa dei Cittadini ideato e condotto dall’ Avv. Mariapaola Cherchi e da Salvatore Pirino.

Per ascoltare la Pillola ricorda di mettere in pausa il player di Radio Sardegna Web

Ascolta la Pillola

di Avv. Mariapaola Cherchi - Salvatore Pirino - Prof.Mario Telò | Allô Europa


 

Pillola 05 -LA COMMISSIONE EUROPEA

Intervento del Prof. Mario Telò

Mario Telò

Mario Telò è professore di Relazioni internazionali e Jean Monnet Chair all’Université Libre de Bruxelles e alla Luiss Guido Carli di Roma. Dirige dal 2010 la scuola dottorale mondiale Globalization Europe multilateralism. È, inoltre, presidente emerito dell’Istituto di Studi Europei, nonché membro dell’Accademia reale delle Scienze di Bruxelles. È stato più volte consigliere della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

 

La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell’UE, deputato a promuoverne l’interesse generale. È l’unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, esegue le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, assicurando, nel contempo, il rispetto della normativa europea e attuando le politiche e il bilancio comunitari.

Ne sono membri un gruppo o “collegio” di 27 commissari, uno per ciascun paese dell’UE, costituito dal Presidente, 8 vicepresidenti e 18 commissari, sotto la direzione del presidente, attualmente la tedesca Ursula von der Leyen, che assegna le diverse competenze politiche. Il mandato dell’attuale Commissione scade il 31 ottobre 2024.

Il presidente viene eletto, su proposta del Consiglio europeo, a maggioranza dei membri del Parlamento europeo e sceglie i potenziali vicepresidenti e commissari sulla base dei suggerimenti dei paesi dell’UE. L’elenco dei candidati deve essere approvato dai leader nazionali nel Consiglio europeo. Il suo mandato dura due anni e mezzo (metà legislatura) ed è rinnovabile per uguale periodo, in maniera che possa durare in carica l’intera legislatura.

La Commissione è democraticamente responsabile dinanzi al Parlamento europeo, che ha il diritto di approvare o respingere l’intera leadership politica della Commissione. La Commissione deve inoltre presentare al Parlamento relazioni periodiche, comprese una relazione di sintesi annuale e una relazione sull’esecuzione del bilancio.

La Commissione è stata istituita nel 1958 e la sua sede è Bruxelles (Belgio).

La gestione quotidiana delle attività della Commissione è svolta dal suo personale (giuristi, economisti, ecc.), organizzato in vari servizi noti come direzioni generali (DG), ciascuna responsabile di uno specifico settore politico.

 

1. Funzionamento

Il presidente definisce l’indirizzo politico della Commissione, permettendo in tal modo ai commissari di decidere assieme gli obiettivi strategici e delineare il programma annuale di lavoro.

Le decisioni vengono prese sulla base di una responsabilità collettiva. Tutti i commissari hanno lo stesso peso nel processo decisionale e sono ugualmente responsabili delle decisioni adottate. Essi non hanno alcun potere decisionale individuale, salvo

quando autorizzato in determinate situazioni.

I vicepresidenti agiscono a nome del presidente e coordinano i lavori nel loro settore di competenza in collaborazione con diversi commissari. Per contribuire a far sì che il collegio lavori in stretta collaborazione e in modo flessibile vengono definiti dei progetti prioritari.

I commissari aiutano i vicepresidenti a presentare proposte al collegio. In generale, le decisioni sono adottate per consenso, ma possono anche aver luogo delle votazioni. In questo caso, le decisioni sono prese a maggioranza semplice e ogni commissario dispone di un voto.

La direzione generale competente (diretta da un direttore generale responsabile di fronte al commissario competente) si fa quindi carico della questione. Di solito ciò avviene attraverso progetti di proposte legislative.

Queste vengono poi ripresentate ai commissari affinché le adottino nella loro riunione settimanale, dopo di che diventano ufficiali e vengono trasmesse al Consiglio e al Parlamento per la fase successiva del processo legislativo europeo.

La Commissione si riunisce di norma una volta alla settimana. Le riunioni si svolgono generalmente ogni mercoledì a Bruxelles, eccetto quando il Parlamento europeo si riunisce a Strasburgo, nel qual caso la riunione si svolge il martedì. Il presidente può inoltre convocare riunioni straordinarie.

In caso di assenza di un membro della Commissione, il suo capo di Gabinetto può assistere alla riunione e, su invito del presidente, esporre l’opinione del membro che rappresenta, pur senza poter votare.

Il presidente stabilisce l’ordine del giorno di ciascuna riunione della Commissione. Un membro della commissione può proporre che venga iscritta all’ordine del giorno una questione, in conformità a determinate condizioni.

Nel caso in cui un punto dell’ordine del giorno abbia un impatto potenziale circa la crescita, la competitività o la stabilità economica dell’Unione europea, il direttore generale responsabile di economia e finanza deve venire consultato.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche, ma gli ordini del giorno e il processo verbale delle riunioni sono pubblicati s

ul sito del registro della Commissione. Le discussioni hanno carattere confidenziale.

La Commissione può tenere deliberazioni valide ed emanare decisioni legalmente vincolanti solo se la maggioranza dei membri prevista dal trattato è presente (quorum). In pratica la Commissione adotta decisioni per consenso. Si procederà tuttavia a votazione, potenzialmente segreta, su richiesta del presidente o di un membro della Commissione. In questo caso, perché venga adottata la maggioranza del numero dei membri previsto dal trattato deve votare a favore della proposta o della decisione.

Tutti i commissari hanno lo stesso peso nel processo decisionale e sono ugualmente responsabili delle decisioni adottate. La C

ommissione decide collegialmente sul proprio operato mediante procedura orale o scritta.

La Commissione utilizza quattro tipi di processi decisionali, di cui principali sono quelli orale e scritto.

Vengono adottate con processo orale le decisioni — per la maggior parte di significativa importanza politica o economica —prese durante gli incontri del Collegio dei commissari.

Viene adottato il processo scritto quando i servizi legali e gli uffici consultati hanno espresso il loro accordo sulle azioni proposte e sui documenti di accompagnamento obbligatori. Questi vengono quindi resi disponibili a tutti i commissari affinché li prendano in esame durante un periodo di tempo stabilito. Se allo scadere del periodo stabilito non sono state espresse richieste di modifica, le decisioni vengono adottate. Nel caso di procedure scritte riguardanti il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio di Stati membri, un commissario ha facoltà di richiederne la sospensione sulla base di valutazioni imparziali e obiettive. Spetta quindi al presidente la decisione se sospenderla o no.

 

2. Settori di attività

La Commissione opera principalmente in tre settori:

A. Legislazione

La Commissione propone e attua leggi che sono in linea con gli obiettivi dei trattati dell’UE. Incoraggia imprese e cittadini a contribuire al processo legislativo e garantisce che le leggi siano attuate correttamente e valutate e aggiornate quando necessario.

Tutti gli interventi dell’UE si fondano sui trattati approvati democraticamente dai suoi membri. Tali trattati sono accordi vincolanti tra i paesi dell’Unione europea e definiscono gli obiettivi dell’UE, le regole di funzionamento delle istituzioni europee, le procedure per l’adozione delle decisioni e le relazioni tra l’UE e i suoi membri. I trattati costituiscono la base su cui si fonda il diritto dell’UE.

L’UE può legiferare solo nei settori in cui i paesi membri la autorizzano a farlo, mediante i trattati dell’UE. I trattati precisano chi può legiferare e in quali settori: l’UE, i governi nazionali o entrambi.

La Commissione europea ha la responsabilità di pianificare, preparare e proporre nuovi atti legislativi europei e il diritto di agire in questo senso di propria iniziativa. Le leggi che propone devono difendere gli interessi dell’Unione e di tutti i suoi cittadini. La Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea, che devono approvare il testo affinché diventi diritto dell’UE.

Una volta che una legge UE viene approvata, il Consiglio dell’Unione europea o il Parlamento europeo possono autorizzare la Commissione ad adottare due tipi di atti non legislativi volti a garantire che le leggi siano attuate correttamente (atti di esecuzione) o aggiornate, se necessario, al fine di rispecchiare l’evoluzione di uno specifico settore (atti delegati).

La Commissione ha il compito di controllare che le leggi dell’UE siano applicate correttamente e nei tempi previsti. In tal senso la Commissione è definita “custode dei trattati”.

Essa interviene allorché un paese dell’UE non recepisce integralmente una direttiva nel diritto nazionale entro il termine stabilito o non applica correttamente il diritto dell’UE.

Se le autorità nazionali non attuano la legislazione dell’UE, la Commissione può avviare un procedimento formale di infrazione contro il paese interessato.

La Commissione valuta periodicamente le leggi dell’UE per assicurarsi che abbiano risposto alle modifiche richieste dalle imprese e dai cittadini europei. I risultati delle valutazioni permettono alla Commissione di decidere se portare avanti o modificare le azioni dell’UE.

B. Bilancio e finanziamento

La Commissione europea propone e dà esecuzione al bilancio dell’Unione e gestisce i programmi di finanziamento.

La Commissione europea ha la responsabilità di preparare e proporre un progetto di bilancio per l’Unione europea nel suo complesso, stilato in base agli orientamenti di bilancio per l’anno successivo e secondo le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale in vigore.

Il quadro finanziario pluriennale fissa gli importi annui massimi (“massimali”) che l’UE può spendere nei diversi settori di intervento, programmando un periodo di almeno cinque anni. L’attuale quadro finanziario pluriennale copre sette anni: dal 2014 al 2020.

Il 1° settembre la Commissione sottopone il progetto di bilancio al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo per approvazione. In linea con la procedura di bilancio annuale, l’accordo di bilancio

La Commissione europea è in ultima istanza responsabile della gestione del bilancio dell’UE. In pratica, fino all’80% della spesa di bilancio è gestita dai paesi dell’UE nell’ambito della cosiddetta gestione concorrente, in particolare nei settori dell’agricoltura, della crescita, e degli aiuti all’occupazione destinati alle regioni dell’UE.

Per fare in modo che le spese della gestione concorrente siano gestite in modo corretto e secondo le regole sono in atto una serie di garanzie costituzionali.

L’esecuzione del bilancio può essere diretta (Commissione, delegazioni dell’Unione, agenzie esecutive), indiretta (tramite paesi terzi od organismi e organizzazioni internazionali) e concorrente (paesi dell’UE).

Circa l’80% dei finanziamenti dell’UE è amministrato nell’ambito di programmi gestiti congiuntamente dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali dei paesi dell’UE.

Nei casi in cui i finanziamenti sono gestiti dalla Commissione europea, ciò avviene tramite l’erogazione di sovvenzioni e l’indizione di gare d’appalto. La Commissione gestisce il bilancio dei progetti realizzati dai suoi servizi nella sede centrale, nelle delegazioni dell’UE o tramite le agenzie esecutive dell’UE.

C. Relazioni internazionali

La Commissione europea svolge un ruolo essenziale nell’elaborazione della politica di sviluppo e nell’erogare aiuti in tutto il mondo. A livello internazionale, essa contribuisce a negoziare accordi di cooperazione allo sviluppo ed è rappresentata sul campo da delegazioni dell’UE in tutto il mondo.

La Commissione europea ha il compito di elaborare la politica europea in materia di sviluppo e di erogare aiuti in tutto il mondo il più efficacemente possibile.

Essa garantisce inoltre che l’UE sia rappresentata a livello internazionale in materia di politica di sviluppo e nella negoziazione di accordi sulle questioni internazionali connesse allo sviluppo. A tal fine, la Commissione collabora strettamente con o nel quadro di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e in raggruppamenti informali quali il Gruppo dei Sette (G7) e il Gruppo dei Venti (G20).

L’Unione europea è rappresentata dalle sue delegazioni e dai suoi uffici nel mondo. Le delegazioni sono missioni diplomatiche e sono di solito responsabili per un paese, anche se in alcuni casi possono fungere da rappresentanza per diversi paesi. Tramite le delegazioni e gli uffici dell’UE, la Commissione europea mantiene i contatti con le autorità e le popolazioni locali in tutto il mondo.