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di Avv. Mariapaola Cherchi - Salvatore Pirino - Prof.ssa Carmela Decaro | Allô Europa


 

Pillola 07 – LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Intervento della Prof.ssa Carmela Decaro

CARMELA DECARO

Professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato, Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, ha ricoperto incarichi istituzionali quali: Consigliere per l’attuazione del programma di governo,Presidenza del Consiglio (Governo Ciampi), Vice Segretario Generale e Direttore dell’ufficio della Segreteria generale della Presidenza della Repubblica (Presidenza Ciampi), Capo Dipartimento del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (Ministro Bonino).

 

Creata nel 1952, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha il compito di assicurare “il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione” dei trattati.

Nell’ambito di tale compito la Corte di giustizia dell’Unione europea:

  • controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione europea;

  • vigila sull’osservanza da parte degli Stati membri degli obblighi derivanti dai trattati;

  • interpreta il diritto dell’Unione su domanda dei giudici nazionali.

Essa è quindi l’autorità giudiziaria dell’Unione europea e vigila, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, sull’applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, la cui sede è fissata a Lussemburgo, comprende due organi giurisdizionali:

  • la Corte di giustizia – ne fanno parte un giudice per ciascun paese dell’UE, più 11 avvocati generali. tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni. Tratta in particolare le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni;

  • il Tribunale (creato nel 1988) – ne fanno parte 2 giudici per ciascun paese dell’UE. In particolare, giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell’UE.

Giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un mandato rinnovabile di sei anni. I giudici di ogni sezione eleggono un presidente che resta in carica per un mandato rinnovabile di tre anni.

La CGUE si pronuncia sui casi ad essa proposti. I tipi di casi più comuni riguardano i seguenti aspetti:

  • interpretare del diritto (pronunce pregiudiziali) – i tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del diritto dell’UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un’interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte.

  • assicurare il rispetto della legge (procedure d’infrazione) – questo tipo di misure viene adottato nei confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell’UE. Possono essere avviate dalla Commissione europea o da un altro paese dell’UE. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe comportare una multa

  • annullare atti giuridici dell’UE (ricorsi per annullamento) – se ritengono che un atto dell’UE violi i trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell’UE, la Commissione europea o, in taluni casi, il Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo.

  • assicurare l’intervento dell’UE (ricorsi per omissione) – in talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi dell’UE, altre istituzioni dell’UE e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte

  • sanzionare le istituzioni dell’UE (azioni di risarcimento del danno) – qualsiasi cittadino o impresa i cui interessi siano stati lesi da un’azione o omissione dell’UE o del suo personale può citarli davanti alla Corte.

Nella Corte di giustizia ogni causa viene assegnata a un giudice (il “giudice relatore”) e a un avvocato generale. Le cause sono trattate in due fasi:

Fase scritta

Le parti presentano dichiarazioni scritte alla Corte; osservazioni possono anche essere presentate dalle autorità nazionali, dalle istituzioni dell’UE e talvolta da privati.

Tutto ciò viene sintetizzato dal giudice relatore e successivamente discusso durante la riunione generale della Corte, che decide:

  • quanti giudici si occupano della causa: 3, 5 o 15 giudici (ossia la Corte nel suo insieme), a seconda della sua importanza e complessità. La maggior parte delle cause viene trattata da 5 giudici, ed è molto raro che di una causa si occupi la Corte nel suo insieme

  • se deve tenersi un’audizione (fase orale) e se è necessario un parere ufficiale dell’avvocato generale.

Fase orale 

  • Gli avvocati delle parti sono sentiti dai giudici e dall’avvocato generale che possono rivolgere loro le domande che ritengono opportune.

  • Se la Corte ha deciso che è necessario, il parere dell’avvocato generale è fornito alcune settimane dopo l’audizione.

  • I giudici, successivamente, deliberano ed emettono il verdetto.

La procedura del Tribunale è simile, a parte il fatto che la maggior parte delle cause viene seguita da tre giudici e che non vi sono avvocati generali.

Un privato o un’impresa che ritenga di aver subito un danno a seguito di un’azione o di un’omissione da parte di un’istituzione dell’UE o del suo personale, può citarla davanti alla Corte in uno dei seguenti due modi:

  • indirettamente, attraverso i tribunali nazionali (che possono decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia)

  • direttamente, dinanzi al Tribunale, se si tratta di una decisione da parte di un’istituzione dell’UE che li riguarda direttamente e individualmente.

I giudici deliberano sulla base di un progetto di sentenza redatto dal giudice relatore. Ciascun giudice del collegio giudicante di cui trattasi può proporre modifiche. Le decisioni della Corte di giustizia sono adottate a maggioranza e non si fa menzione di eventuali opinioni dissenzienti. La sentenza è firmata unicamente dai giudici che hanno assistito alla deliberazione orale nel corso della quale essa è stata adottata. Le sentenze sono pronunciate in pubblica udienza. Le sentenze e le conclusioni degli avvocati generali sono disponibili sul sito Internet CURIA il giorno stesso della loro pronuncia o della loro lettura. Nella maggior parte dei casi esse vengono successivamente pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza.